In quest'area verranno periodicamente inseriti delle comunicazioni di carettere generale nonche interne pertinenti le attività
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Questa area e' comune e tutte le modifiche saranno visibili a tutti gli utenti. PER IL CASO 518689397 DEL 19.02.2025 SI CHIEDE: 1- Copia DIARIO GENERALE SIA IN FASE AMMINISTRAVIVA CHE IN OPPOSIZIONE. 2- COPIA accertamenti-referti medico sanitari effettuati DALL'ISTITUTO. 3- Copia Analisi-criteri anamnesici EFFETTUATA DALL'ISTTUTO sul perché la patologia non deriva dal lavoro e eventuali cause alternative. 4 - Copia Analisi EFFETTUATA DALL'ISTTUTO delle mansioni svolte. 5- Copia Valutazione EFFETTUATA DALL'ISTTUTO delle esposizioni a rischio professionale che a determinato l'esclusione del nesso CAUSALE. 6- Questionari ditta.
GIURISPRUDENZA NESSO CAUSALE
Dalla lettura della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav.) in tema di nesso di causalità tra menomazione (malattia) e attività lavorativa, cioè del collegamento tra patologia denunciata ed esposizione a rischio professionale, si ribadisce quanto segue:
Concausalità efficiente. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni è sufficiente che l'attività lavorativa abbia costituito anche solo concausa efficiente dell'evento morboso: va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito all'evento, anche se non preponderante, salvo che degradi a mera occasione rispetto a fattori extralavorativi assorbenti.
Presunzione legale per malattie tabellate. Per le malattie incluse nelle tabelle ministeriali vigenti all'epoca dell'esposizione), al lavoratore basta provare malattia tabellata e adibizione a lavorazione nociva tabellata perché il nesso sia presunto per legge; grava quindi su INAIL l'onere di fornire prova contraria rigorosa, dimostrando che la patologia è dovuta esclusivamente a fattori extralavorativi o che la lavorazione non era idonea a cagionarla in relazione a tempi/modalità di esposizione.
Rilevanza delle condizioni lavorative reali. La valutazione del nesso causale deve considerare le concrete modalità di svolgimento della prestazione e le effettive condizioni ambientali (mansioni effettive, macchinari, livelli espositivi), non soltanto le mansioni astrattamente previste dal contratto. La mancata considerazione di tali profili vizia il giudizio causale.
Casi non tabellati / eziologia multifattoriale. Quando la patologia non è tabellata (o non ricorrono i presupposti tabellari), il nesso deve essere provato secondo il criterio "del più probabile che non", mediante elementi scientifici e fattuali specifici; non bastano ipotesi tecniche astratte. La "probabilità qualificata" può essere desunta anche da dati epidemiologici e dall'analisi della concreta esposizione al rischio.
Ne consegue che l'Istituto non può negare il riconoscimento della malattia professionale per la sola presenza di possibili concause extralavorative (età, abitudini personali, ecc.), ove il rischio lavorativo abbia avuto incidenza causale rilevante, dovendo in caso di malattia tabellata fornire prova contraria "esclusiva", e in caso di malattia non tabellata confrontarsi con gli specifici elementi probatori offerti circa l'esposizione e la sua idoneità lesiva.
Sulla base del contenuto della diagnosi del referto comparata con il contenuto del provvedimento dell'istituto potresti elaborare unca contestazione medico legale nonche anamnesica.
Premesso che l'istituto è tenuto a valutare tutte le patologie correlate alle malattie denunciate, anche se non specificamente richieste, qualora emergano dalle certificazioni presentate e siano potenzialmente riconducibili al rischio lavorativo.
Questo principio è fondato su alcune disposizioni normative e giurisprudenziali (art. 3, comma 1, del D.P.R. 1124/1965,Cass. Civ. Sez. Lav. n. 22285/2007) ciò implica che, se da una certificazione medica emergono ulteriori patologie causalmente collegate al rischio professionale, l'Istituto è tenuto a valutarle, anche se non direttamente menzionate nella denuncia, in attuazione del principio istituzionale dell'automaticità delle prestazioni, che impone all'Istituto di procedere a un'istruttoria completa e accurata, anche per patologie non espressamente richieste dal lavoratore, se queste risultano documentate.
Alla luce di quanto su esposto, si CHIEDE un momento di confronto in sede di COLLEGIALE :
L'ANNULLAMENTO del provvedimento di archiviazione.
La riapertura del procedimento amministrativo e la rivalutazione della pratica, tenendo in considerazione tutta la documentazione posta agli atti che dimostra l'esistenza della malattia denunciata e la correlazione con il rischio lavorativo.
La valutaziione in attuazione del principio istituzionale dell'automaticità dell'intero quadro clinico, delle menomazioni che potrebbero essere riconducibili totalmente o in parte, a patologie di tipo lavorativo, alcune delle quali potenzialmente compatibili con voci tabellate o comunque riconoscibili in via extra-tabellare, anche se non specificatamente richieste, procedendo al riconoscimento delle patologie con conseguente attribuzione del danno biologico.
Si evidenziano:
CONSIDERAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento dell'INAIL, così come descritto, può essere ritenuto omissivo e potenzialmente illegittimo sotto diversi profili, soprattutto in relazione alla normativa sulla trasparenza e la motivazione degli atti amministrativi emessi da enti pubblici.
Nel caso specifico, il diniego INAIL si limita a una formula generica così sommaria che non consente di comprendere:
a) I criteri medico legali e anamnesici applicati.
b) Quali accertamenti siano stati effettivamente effettuati.
c) Quali criteri scientifici e normativi siano stati applicati.
Questa carenza potrebbe integrare una violazione del principio di trasparenza e del diritto di difesa e rendere il provvedimento illegittimo, cosa più grave mina l'immagine dell'ente e il rapporto di fiducia con i cittadini contribuenti assicurati.
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