In quest'area verranno periodicamente inseriti delle comunicazioni di carettere generale nonche interne pertinenti le attività
istituzionali.
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Questa area e' comune e tutte le modifiche saranno visibili a tutti gli utenti. PER IL CASO 518689397 DEL 19.02.2025 SI CHIEDE: 1- Copia DIARIO GENERALE SIA IN FASE AMMINISTRAVIVA CHE IN OPPOSIZIONE. 2- COPIA accertamenti-referti medico sanitari effettuati DALL'ISTITUTO. 3- Copia Analisi-criteri anamnesici EFFETTUATA DALL'ISTTUTO sul perché la patologia non deriva dal lavoro e eventuali cause alternative. 4 - Copia Analisi EFFETTUATA DALL'ISTTUTO delle mansioni svolte. 5- Copia Valutazione EFFETTUATA DALL'ISTTUTO delle esposizioni a rischio professionale che a determinato l'esclusione del nesso CAUSALE. 6- Questionari ditta.
RICHIESTA ATTI LEGGE 241 NESSO CAUSALE
Relazione medico-legale INAIL redatta a definizione della domanda. Parere del medico legale e ogni eventuale consulenza specialistica acquisita. Verbali di visita medico-legale. Scheda di valutazione del nesso causale e criteri medico-legali utilizzati. Documentazione istruttoria sanitaria e amministrativa completa. Eventuali note interne, appunti istruttori o pareri tecnici posti a fondamento del rigetto. Valutazione del rischio lavorativo e documenti utilizzati per l?esclusione del rischio specifico. Diario generale sia in fase amministrativa che in opposizione. Analisi-criteri anamnesici effettuati sul perché la patologia non deriva dal lavoro e eventuali cause alternative. Valutazione delle esposizioni a rischio professionale che a determinato l'esclusione del nesso CAUSALE. Questionari ditta. Ogni altro atto, anche endoprocedimentale, richiamato o presupposto nel provvedimento di rigetto.
PER IL CASO 514339100 DEL 28 04 2025 SI RICHIEDE Fascicolo sanitario amministrativo completo della pratica comprensivo di denuncia di malattia professionale, questionari ditta,certificazioni mediche pervenute,documentazione sanitaria acquisita dall?INAIL Relazione o verbale del medico INAIL che ha valutato la pratica con motivazioni del diniego del nesso causale Verbale completo della Collegiale Medica con relazione del medico INAIL documentazione esaminata motivazioni tecniche del parere discorde. Scheda professionale INAIL assicurato. Relazioni tecniche sul rischio lavorativo acquisite istituto comprese eventuale scheda di esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico DM 10 06 2014 eventuali informazioni dati trasmessi dal datore di lavoro. Note, relazioni e comunicazioni interne utilizzate nella valutazione della pratica. Copia integrale dei provvedimenti di diniego con eventuali allegati tecnici. Workflow tracciato della pratica con indicazione degli atti istruttori compiuti.
Riferimenti procedurali (Protocollo INAIL?Patronati 2024)
La presente CTP è redatta in conformità al Protocollo INAIL e Patronati 2024 e al D.Lgs. 196/2023, con riferimento puntuale alle voci tabellari, principio di coesistenza delle menomazioni e valutazione complessiva del danno biologico.
GIURISPRUDENZA NESSO CAUSALE
Dalla lettura della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav.) in tema di nesso di causalità tra menomazione (malattia) e attività lavorativa, cioè del collegamento tra patologia denunciata ed esposizione a rischio professionale, si ribadisce quanto segue:
Concausalità efficiente - Ai fini del riconoscimento delle prestazioni è sufficiente che l'attività lavorativa abbia costituito anche solo concausa efficiente dell'evento morboso: va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito all'evento, anche se non preponderante, salvo che degradi a mera occasione rispetto a fattori extralavorativi assorbenti.
Presunzione legale per malattie tabellate - Per le malattie incluse nelle tabelle ministeriali vigenti all'epoca dell'esposizione), al lavoratore basta provare malattia tabellata e adibizione a lavorazione nociva tabellata perché il nesso sia presunto per legge; grava quindi su INAIL l'onere di fornire prova contraria rigorosa, dimostrando che la patologia è dovuta esclusivamente a fattori extralavorativi o che la lavorazione non era idonea a cagionarla in relazione a tempi/modalità di esposizione.
Rilevanza delle condizioni lavorative reali - La valutazione del nesso causale deve considerare le concrete modalità di svolgimento della prestazione e le effettive condizioni ambientali (mansioni effettive, macchinari, livelli espositivi), non soltanto le mansioni astrattamente previste dal contratto. La mancata considerazione di tali profili vizia il giudizio causale.
Casi non tabellati / eziologia multifattoriale - Quando la patologia non è tabellata (o non ricorrono i presupposti tabellari), il nesso deve essere provato secondo il criterio "del più probabile che non", mediante elementi scientifici e fattuali specifici; non bastano ipotesi tecniche astratte. La "probabilità qualificata" può essere desunta anche da dati epidemiologici e dall'analisi della concreta esposizione al rischio.
Ne consegue che l'Istituto non può negare il riconoscimento della malattia professionale per la sola presenza di possibili concause extralavorative (età, abitudini personali, ecc.), ove il rischio lavorativo abbia avuto incidenza causale rilevante, dovendo in caso di malattia tabellata fornire prova contraria "esclusiva", e in caso di malattia non tabellata confrontarsi con gli specifici elementi probatori offerti circa l'esposizione e la sua idoneità lesiva.
Sulla base del contenuto della diagnosi del referto comparata con il contenuto del provvedimento dell'istituto potresti elaborare unca contestazione medico legale nonche anamnesica.
Premesso che l'istituto è tenuto a valutare tutte le patologie correlate alle malattie denunciate, anche se non specificamente richieste, qualora emergano dalle certificazioni presentate e siano potenzialmente riconducibili al rischio lavorativo.
Questo principio è fondato su alcune disposizioni normative e giurisprudenziali (art. 3, comma 1, del D.P.R. 1124/1965,Cass. Civ. Sez. Lav. n. 22285/2007) ciò implica che, se da una certificazione medica emergono ulteriori patologie causalmente collegate al rischio professionale, l'Istituto è tenuto a valutarle, anche se non direttamente menzionate nella denuncia, in attuazione del principio istituzionale dell'automaticità delle prestazioni, che impone all'Istituto di procedere a un'istruttoria completa e accurata, anche per patologie non espressamente richieste dal lavoratore, se queste risultano documentate.
(PARAGRAFO A CHIUSURA ISTANZE DI AGGRAVAMENTO)
La visita medico-legale effettuata in presenza evidenzia un quadro clinico-funzionale coerente con le risultanze strumentali prodotte, dalle quali emerge un peggioramento oggettivo rispetto alla precedente valutazione medico-legale.
Sussistono pertanto fondati presupposti medico-legali per la riapertura del procedimento e la rivalutazione della pratica, alla luce della documentazione sanitaria complessivamente posta agli atti, attestante l?evoluzione della patologia già riconosciuta e la sua coerenza con il rischio lavorativo denunciato.
Si richiede che la valutazione venga effettuata in modo complessivo, secondo i criteri applicativi della Tabella INAIL delle menomazioni, tenendo conto delle lesioni anatomo-funzionali attualmente documentate, anche in rapporto alle voci tabellari pertinenti.
Si evidenzia la seguente menomazione:
TESTO DA USARE PER opposizione a rigetto MP
La visita medico-legale effettuata in presenza evidenzia un quadro clinico-funzionale coerente con le risultanze strumentali prodotte, idoneo a documentare l?esistenza della patologia denunciata.
Alla luce della documentazione complessivamente acquisita, si ritiene sussistano fondati elementi per un riesame collegiale della pratica, con particolare riferimento alla valutazione del nesso causale tra la patologia riscontrata e il rischio lavorativo denunciato.
Si chiede pertanto che, in sede di collegiale, venga rivalutato il provvedimento di archiviazione, procedendo a una nuova istruttoria medico-legale che tenga conto dell?evoluzione clinica e degli accertamenti strumentali prodotti.
Ove ne ricorrano i presupposti, si richiede la valutazione complessiva delle menomazioni riscontrabili, secondo i criteri previsti dalla normativa INAIL, con eventuale riconoscimento della patologia di natura professionale e conseguente attribuzione del danno biologico.
Si evidenziano:
CONSIDERAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento dell'INAIL, così come descritto, può essere ritenuto omissivo e potenzialmente illegittimo sotto diversi profili, soprattutto in relazione alla normativa sulla trasparenza e la motivazione degli atti amministrativi emessi da enti pubblici.
Nel caso specifico, il diniego INAIL si limita a una formula generica così sommaria che non consente di comprendere:
a) I criteri medico legali e anamnesici applicati.
b) Quali accertamenti siano stati effettivamente effettuati.
c) Quali criteri scientifici e normativi siano stati applicati.
Questa carenza potrebbe integrare una violazione del principio di trasparenza e del diritto di difesa e rendere il provvedimento illegittimo, cosa più grave mina l'immagine dell'ente e il rapporto di fiducia con i cittadini contribuenti assicurati.
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