In quest'area verranno periodicamente inseriti delle comunicazioni di carettere generale nonche interne pertinenti le attività
istituzionali.
Le comunicazioni di carattere generale avranno come fonte interpretazioni di stampa, Web, notizie apprese presso l'isituto ecc.
Le stesse hanno solo valore comunicativo e non certificativo.
Le comunicazioni interne possono riguardare aggiornamente del portale, comunicazione da parte delle sedi centrali ecc.
Per Quest'area è gradita la collaborazione degli utenti i quali se voglio incrementarla basta mandare il materiale all'indirizzo
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Questa area e' comune e tutte le modifiche saranno visibili a tutti gli utenti. PER IL CASO 518689397 DEL 19.02.2025 SI CHIEDE: 1- Copia DIARIO GENERALE SIA IN FASE AMMINISTRAVIVA CHE IN OPPOSIZIONE. 2- COPIA accertamenti-referti medico sanitari effettuati DALL'ISTITUTO. 3- Copia Analisi-criteri anamnesici EFFETTUATA DALL'ISTTUTO sul perché la patologia non deriva dal lavoro e eventuali cause alternative. 4 - Copia Analisi EFFETTUATA DALL'ISTTUTO delle mansioni svolte. 5- Copia Valutazione EFFETTUATA DALL'ISTTUTO delle esposizioni a rischio professionale che a determinato l'esclusione del nesso CAUSALE. 6- Questionari ditta.
GIURISPRUDENZA NESSO CAUSALE
Da una lettura della giurisprudenza in particolare della Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenze specifiche sul nesso di causalità tra menomazione (malattia) e mansioni lavorative, cioè sul collegamento tra la patologia denunciata e l'esposizione a rischio professionale è opportuno ribadire e puntualizzare quanto segue:
- Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, è sufficiente che l'attività lavorativa abbia costituito anche solo una concausa efficiente e determinante della menomazione, senza che sia necessario dimostrare che essa sia stata l'unica o la principale causa, pertanto l'istituto non può negare il riconoscimento della malattia solo perché potrebbero esserci concause extralavorative (ad esempio, età, abitudini personali): ciò che conta è che il lavoro abbia contribuito in modo rilevante.
- Nesso presunto per patologie tabellate, IPOACUSIA BILATERALE, è sufficiente la prova dell'attività rischiosa per far operare la presunzione legale del nesso causale, salvo prova contraria da parte dell'INAIL. Se la malattia rientra nelle tabelle ministeriali (come IPOACUSIA BILATERALE), il lavoratore deve solo dimostrare di essere stato esposto al rischio tipizzato: sarà l'INAIL a dover dimostrare che la causa è invece esclusivamente extralavorativa.
- Rilevanza delle condizioni lavorative reali ai fini della valutazione del nesso causale, occorre tener conto non solo delle mansioni contrattuali, ma delle concrete modalità di svolgimento del lavoro e delle effettive condizioni ambientali cui il lavoratore è stato esposto, quindi anche se formalmente il contratto prevede mansioni meno rischiose, conta il lavoro svolto concretamente.
Sulla base del contenuto della diagnosi del referto comparata con il contenuto del provvedimento dell'istituto potresti elaborare unca contestazione medico legale nonche anamnesica.
Premesso che l'istituto è tenuto a valutare tutte le patologie correlate alle malattie denunciate, anche se non specificamente richieste, qualora emergano dalle certificazioni presentate e siano potenzialmente riconducibili al rischio lavorativo.
Questo principio è fondato su alcune disposizioni normative e giurisprudenziali (art. 3, comma 1, del D.P.R. 1124/1965,Cass. Civ. Sez. Lav. n. 22285/2007) ciò implica che, se da una certificazione medica emergono ulteriori patologie causalmente collegate al rischio professionale, l'Istituto è tenuto a valutarle, anche se non direttamente menzionate nella denuncia, in attuazione del principio istituzionale dell'automaticità delle prestazioni, che impone all'Istituto di procedere a un'istruttoria completa e accurata, anche per patologie non espressamente richieste dal lavoratore, se queste risultano documentate.
Alla luce di quanto su esposto, si CHIEDE un momento di confronto in sede di COLLEGIALE :
L'ANNULLAMENTO del provvedimento di archiviazione.
La riapertura del procedimento amministrativo e la rivalutazione della pratica, tenendo in considerazione tutta la documentazione posta agli atti che dimostra l'esistenza della malattia denunciata e la correlazione con il rischio lavorativo.
La valutaziione in attuazione del principio istituzionale dell'automaticità dell'intero quadro clinico, delle menomazioni che potrebbero essere riconducibili totalmente o in parte, a patologie di tipo lavorativo, alcune delle quali potenzialmente compatibili con voci tabellate o comunque riconoscibili in via extra-tabellare, anche se non specificatamente richieste, procedendo al riconoscimento delle patologie con conseguente attribuzione del danno biologico.
Si evidenziano:
CONSIDERAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento dell'INAIL, così come descritto, può essere ritenuto omissivo e potenzialmente illegittimo sotto diversi profili, soprattutto in relazione alla normativa sulla trasparenza e la motivazione degli atti amministrativi emessi da enti pubblici.
Nel caso specifico, il diniego INAIL si limita a una formula generica così sommaria che non consente di comprendere:
a) I criteri medico legali e anamnesici applicati.
b) Quali accertamenti siano stati effettivamente effettuati.
c) Quali criteri scientifici e normativi siano stati applicati.
Questa carenza potrebbe integrare una violazione del principio di trasparenza e del diritto di difesa e rendere il provvedimento illegittimo, cosa più grave mina l'immagine dell'ente e il rapporto di fiducia con i cittadini contribuenti assicurati.
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